FAQ

In questa sezione è possibile trovare le risposte alle domande più frequenti relative alle procedure gestite tramite questo portale.

Accesso al servizio di iscrizione all'albo

Per richieste di assistenza connesse all'accesso all’area riservata del portale tramite SPID, si invita a consultare la sezione delle FAQ sul sito ufficiale SPID oppure a contattare l’assistenza del Suo identity provider accreditato SPID recuperando le informazioni di contatto dal sito https://www.spid.gov.it/ottieni-assistenza-dagli-identity-provider/ .
Data pubblicazione: 2/21/2024

Effettuando il primo accesso all’area riservata del portale, il richiedente deve inserire i dati nel suo profilo, a completamento di quelli già estratti automaticamente dal sistema tramite SPID o CIE. Alcuni dati del profilo utente sono sempre modificabili accedendo alla sezione "Profilo" del portale.
Data pubblicazione: 2/21/2024

Nella pagina di accesso all’area riservata sono riportate quattro modalità di autenticazione: "nome utente e password", "SPID", "CIE" e "eIDAS". Al momento è possibile procedere con l'autenticazione tramite "SPID" o "CIE".
Data pubblicazione: 2/21/2024

Nella sezione "Iscrizione albo" del portale è possibile: 1) inviare una nuova domanda per "persona fisica", "impresa di consulenza" e "università o altro ente"; 2) riprendere o eliminare le domande in compilazione; 3) consultare le domande inviate.
Data pubblicazione: 2/21/2024

Per richieste di assistenza connesse all'accesso all’area riservata del portale tramite CIE, si invita a consultare il sito https://www.cartaidentita.interno.gov.it/assistenza/ .
Data pubblicazione: 2/21/2024

Certificazioni

I certificatori che hanno firmato l'apposito modello di certificazione in data antecedente alla data di pubblicazione delle linee guida (4 luglio 2024) sono invitati ad accedere alla piattaforma di rilascio delle certificazioni, effettuare il download del documento, procedere alla sua firma e successivamente all’invio, previa valutazione della coerenza con il contenuto delle linee guida. In difetto di tale procedura, si riterrà che il certificatore, procedendo all’invio della certificazione firmata in data antecedente alla pubblicazione delle linee guida abbia comunque valutato la coerenza di tale certificazione con le predette linee guida.
Data pubblicazione: 7/8/2024

Nei casi in cui il certificatore ha trasmesso la certificazione e sono decorsi 90 giorni senza richieste da parte del Ministero oppure 60 giorni a seguito dell’invio della documentazione integrativa previsti dall’art. 9 del D.D. 21 febbraio 2024 senza ulteriori comunicazioni da parte del Ministero, la certificazione si considera consolidata e quindi valida. Non occorre dimostrare l’avvenuto consolidamento della certificazione inviata poiché, a seguito della pubblicazione e messa in opera del D.D. 22 luglio 2025 sullo scambio di comunicazioni, informazioni e segnalazioni, l’Agenzia delle Entrate (AdE) acquisisce automaticamente lo stato di consolidamento tramite il flusso dei dati trasmessi. Gli uffici decentrati dell’AdE possono fare affidamento sul fatto che il consolidamento è gestito e tracciato attraverso il sistema descritto nel citato D.D. L’aggiornamento dello stato della certificazione nei sistemi dell’Agenzia potrebbe richiedere un tempo tecnico prima di essere visibile, ma ciò non incide sulla validità del consolidamento.
Data pubblicazione: 2/12/2026

Laddove nella compilazione della certificazione vengano richiesti dati non reperibili è possibile riportare il valore "0" o le diciture “non applicabile”/ "dato non disponibile". Nel caso di certificazione relativa a un progetto non ancora svolto, poiché i dati contabili non sono ancora disponibili, è possibile indicare una stima o una pianificazione previsionale. Qualora invece la certificazione riguardi attività già svolte e non si sia in possesso di tutti i dati contabili (ad esempio quando si tratta di soggetti esterni cui è stata commissionata la ricerca) e le informazioni, risalenti nel tempo, non risultino reperibili (tabella “Elementi di valutazione dell’impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni cui la ricerca è stata commissionata” del modello di certificazione di cui al D.D. 5 giugno 2024), è possibile indicare il valore “0”, un importo approssimativo oppure le diciture “non applicabile”/ "dato non disponibile". In tali casi, il certificatore nella fase finale della procedura telematica (tab “Certificazione”, sezione “Documenti progetto”), potrà caricare un documento esplicativo dedicato, nel quale riportare le motivazioni dell’impossibilità di reperire le informazioni richieste della certificazione oppure il certificatore potrà riportare le stesse motivazioni nella sezione "Altro" della certificazione.
Data pubblicazione: 2/24/2026

Compilazione della domanda

Per "Settori di competenza" si intendono le aree in cui il richiedente dichiara di essere competente ed esperto per il rilascio delle certificazioni. Per i progetti di "Ricerca e Sviluppo" occorre selezionare uno o più ambiti tra quelli riportati (si veda il Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE), mentre per i progetti di "Innovazione tecnologica" e "Design e Ideazione estetica" si chiede di selezionare uno o più divisioni codici ATECO.
Data pubblicazione: 2/21/2024

I dati da inserire nel Dettaglio progetto sono riportati di seguito. "Denominazione": indicare il nome identificativo del progetto; "Settore": indicare il settore in cui è possibile classificare le attività relative al progetto (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica); "Ambito": relativamente al progetto, indicare un ambito della classificazione riportata nel Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE; "ATECO": relativamente al progetto, indicare una divisione codice ATECO; "Anno": indicare l'anno in cui il progetto è stato collegato all'erogazione di contributi o altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (il sistema vincola il campo agli anni del triennio precedente al momento della presentazione della domanda); "Attività": indicare una o più attività, svolte nell'ambito del progetto, a scelta tra Presentazione, Valutazione e Rendicontazione; "Beneficiario contributo pubbl.": indicare la Ragione sociale e P.IVA (separate da una virgola) del beneficiario che ha maturato e/o dichiarato crediti d'imposta, contributi o altre sovvenzioni collegati al progetto; "Descrizione": riportare una breve descrizione in cui si riassumono l'obiettivo, la finalità, i risultati, il timing o altre informazioni utili a inquadrare il progetto e le attività svolte.
Data pubblicazione: 2/21/2024

Il richiedente persona fisica può indicare più titoli di laurea separati da una virgola.
Data pubblicazione: 2/21/2024

Nel campo "Denominazione" deve essere identificato l'Ufficio, il Dipartimento, il Reparto, ecc... presso il quale il certificatore vuole essere contattato. Il richiedente può inserire più di un recapito professionale.
Data pubblicazione: 2/21/2024

La domanda di iscrizione all’Albo dei certificatori del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, può essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il presente portale. Sono, in ogni caso, irricevibili le domande di iscrizione trasmesse tramite canali diversi.
Data pubblicazione: 2/21/2024

Per completare la procedura di domanda di iscrizione, dopo l’invio, è necessario effettuare il pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00. La domanda d’iscrizione viene quindi acquisita dal sistema e contrassegnata dalla dicitura "domanda inviata, in attesa di protocollazione". A seguito della protocollazione, è possibile visualizzare il numero di protocollo assegnato e scaricare la domanda protocollata.
Data pubblicazione: 2/21/2024

Le “domande in compilazione” possono essere modificate o eliminate. Le “domande inviate”, invece, non possono essere modificate o eliminate. Nel caso in cui per uno stesso soggetto risultino trasmesse più domande di iscrizione, verrà presa in considerazione l’ultima domanda acquisita in ordine cronologico.
Data pubblicazione: 2/21/2024

Sì, il sistema memorizza i dati inseriti ad ogni step di compilazione della domanda di iscrizione quando si effettua il clic sul pulsante "Avanti" e la procedura prosegue con lo step successivo.
Data pubblicazione: 2/21/2024

Per titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione si intende un titolo di laurea che consenta di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Data pubblicazione: 3/5/2024

Il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.
Data pubblicazione: 3/5/2024

Sì. Il responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 3, co. 6 del DPCM del 15 settembre 2023, deve avere con una sola impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del predetto DPCM, un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, o di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.
Data pubblicazione: 4/11/2024

No. In tale campo devono essere riportati solo i titoli di laurea idonei rispetto all’oggetto della certificazione. Eventuali altre qualifiche possono essere indicate in fondo alla domanda di iscrizione o riportate come allegati.
Data pubblicazione: 5/9/2024

Inserimento allegati

No, nel caso di invio di più domande per uno stesso soggetto è possibile allegare la stessa attestazione di pagamento.
Data pubblicazione: 2/21/2024

In caso di domanda presentata da un delegato per conto di un’impresa o un Ente, l'atto di delega, a firma del legale rappresentante o figura equivalente secondo normativa vigente, deve essere obbligatoriamente allegato per poter procedere con l’invio della domanda.
Data pubblicazione: 2/21/2024

Mantenimento dell'iscrizione

Come per l’iscrizione all’Albo, anche per procedere con la richiesta di mantenimento dell’iscrizione all’Albo è necessario: 1) accedere al servizio esclusivamente tramite SPID o CIE ID – 2) possedere la firma digitale intestata al richiedente – 3) procedere con il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00. Il bollo deve essere pagato esclusivamente a mezzo PagoPA (tramite lo stesso portale). Non è invece dovuto il versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 previsto per la sola fase di iscrizione. Si fa presente che in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero sull'esito della procedura, la stessa è da intendersi come andata a buon fine.
Data pubblicazione: 9/17/2025

No, in fase di richiesta di mantenimento dell’iscrizione all’Albo devono essere riportati tutti i settori e gli ambiti di competenza che il soggetto certificatore ritiene di voler pubblicare sull’Albo, sia quelli già inseriti in fase di iscrizione sia quelli eventualmente da integrare nella fase di richiesta di mantenimento.
Data pubblicazione: 9/17/2025

Se l’accesso al servizio, anche per la richiesta di mantenimento dell’iscrizione all’Albo, avviene tramite lo stesso utente che ha seguito la procedura di iscrizione all’Albo, i campi saranno già popolati con le informazioni precedentemente inserite, che potranno, ove necessario, essere modificate.
Data pubblicazione: 9/17/2025

Sì, anche i progetti precedentemente inseriti, se rientranti ancora nel triennio di validità, risulteranno precompilati; andrà, tuttavia, compilato un ulteriore campo “Descrizione attività”, in cui occorrerà riportare l’attività in termini di contributo apportato al progetto da parte del soggetto certificatore.
Data pubblicazione: 9/17/2025

A partire dal 1° gennaio 2026, il soggetto iscritto all’Albo che, in ogni anno successivo a quello di iscrizione, non presenta domanda di mantenimento e, dunque, non conferma la volontà di rimanere iscritto all’Albo, è automaticamente cancellato dallo stesso ai sensi dell’art. 6, co. 1 del D.D. del 21 febbraio 2024
Data pubblicazione: 1/1/2026

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione è necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento, nel triennio precedente, di idonee attività consistenti nella presentazione, valutazione, compresa la certificazione, o rendicontazione, di almeno quindici progetti collegati all’erogazione di contributi o altre sovvenzioni afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. Se per due periodi utili consecutivi, successivi alla data di iscrizione o alla data di esito positivo dell’ultima richiesta di mantenimento, non si è dimostrata la sussistenza dei suddetti requisiti, il soggetto iscritto, valutate le attività svolte e la fattispecie concreta, può essere sospeso (e successivamente cancellato dall’inizio dell’anno successivo) e non potrà procedere con la trasmissione delle certificazioni fino all’esito positivo della richiesta di mantenimento di iscrizione all’Albo.
Data pubblicazione: 1/1/2026

Richieste di chiarimenti

Per informazioni circa la compilazione della domanda di iscrizione all'albo si invitano gli utenti a contattare l'indirizzo e-mail albo-certificatoricreditors@mimit.gov.it
Data pubblicazione: 4/3/2024

Trattamento dei dati personali

L'informativa privacy aggiornata può essere consultata accedendo a questo link https://certificatoricreditors.mimit.gov.it/assets/informativa_privacy_iscrizione_albo_20240207.pdf .
Data pubblicazione: 2/21/2024

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